Sentenza 180/2009 (ECLI:IT:COST:2009:180)
Massima numero 33499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/06/2009;  Decisione del  10/06/2009
Deposito del 19/06/2009; Pubblicazione in G. U. 24/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33498


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Facoltà e non obbligo del danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, con conseguente ammissibilità della tradizionale azione di responsabilità civile - Non fondatezza della questione.

Testo

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è, dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.

Sulla mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata nella fattispecie dell'azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazioni, v., citata, ordinanza n. 441/2008.

Sulla interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della norma delegante v., citate, sentenze n. 98/2008, n. 170 e n. 340/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 149  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte