Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica quando appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi di uguaglianza, con i diritti di difesa e al contraddittorio - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Omessa motivazione in relazione ai parametri costituzionali invocati - Manifesta inammissibilità della questione
É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, primo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, non avendo specificato quale sia "il caso in esame", né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante l'avvenuta notifica al domicilio eletto. Tali carenze precludono alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente, poi, non ha motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54/2008 e, con riguardo, alla verifica della non manifesta infondatezza, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 313 e n. 207/2008, n. 404/2007.
Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.