Ordinanza 182/2009 (ECLI:IT:COST:2009:182)
Massima numero 33501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  10/06/2009;  Decisione del  10/06/2009
Deposito del 19/06/2009; Pubblicazione in G. U. 24/06/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Limitazione dei casi di citazione diretta in giudizio, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., alle contravvenzioni ovvero ai delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva - Necessità, negli altri casi, di procedere all'udienza preliminare - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi della ragionevole durata del processo e del buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di un intervento manipolativo di sistema, estraneo all'ambito della giustizia costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, stesso codice. Il rimettente, infatti, viene, in sostanza, a chiedere di sopprimere l'istituto del'udienza preliminare, così invocando un intervento manipolativo di sistema estraneo all'ambito della giustizia costituzionale.

Sul punto v., citate, ex plurimis, sentenza n. 175/2004, ordinanze n. 359/2004 e n. 305/2001.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art.   co. 

codice di procedura penale    n.   art. 550  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte