Sentenza 183/2009 (ECLI:IT:COST:2009:183)
Massima numero 33502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/06/2009;  Decisione del  22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensioni erogate dall'Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - Previsione della impignorabilità dell'intero ammontare, anziché della impignorabilità della sola parte necessaria per le esigenze di vita e della pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente nella specie rilevanti - da un lato, assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi - non può rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato; «di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.). Peraltro, la circostanza che l'Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) abbia acquisito natura privatistica (Fondazione), per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non costituisce ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e dei giornalisti, dovendosi ribadire che, poiché l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo - l'unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.

In tema di pignorabilità dei crediti pensionistici, v. le citate sentenze n. 506/2002, n. 444/2005 e n. 256/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  02/02/1973  n. 12  art. 28  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte