Sentenza 184/2009 (ECLI:IT:COST:2009:184)
Massima numero 33503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  22/06/2009;  Decisione del  22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33504


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sul rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso di indicare se dagli atti di investigazione difensiva "emergessero fatti capaci di determinare in qualche modo, ove creduti, il giudizio sull'imputazione". Un simile giudizio, infatti, attiene al merito della reiudicanda, laddove, invece, la questione investe il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzabilità, ai fini della decisione, del material investigativo prodotto dalla difesa

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 442  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 556  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 4

Altri parametri e norme interposte