Sentenza 184/2009 (ECLI:IT:COST:2009:184)
Massima numero 33504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
22/06/2009; Decisione del
22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33503
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e nella parità delle armi - Asserita violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo - Dedotta incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato - Esclusione - Non fondatezza della questione
Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e nella parità delle armi - Asserita violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo - Dedotta incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato - Esclusione - Non fondatezza della questione
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive.
Sul principio del contraddittorio quale "metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", vedi, citata, sentenza n. 32/2002.
Sulla dimensione "oggettiva" del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 440/2000.
Sulla correlazione tra profilo oggettivo e soggettivo del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 117/2007. Sul principio del contraddittorio inteso, nel momento genetico della prova, quale strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato, vedi, citata, sentenza n. 29/2009.
Sulle ragionevoli limitazioni del principio di parità delle parti, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 320 e n. 26/2007.
Sulla natura "a prova contratta" del rito abbreviato, vedi, citata, ordinanza n. 182/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 442
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 556
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte