Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Contributo automaticamente conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 - Decadenza per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati relativi agli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza della sanzione, ritenuta non proporzionata alla violazione di un adempimento meramente formale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché assoggetterebbe alla stessa sanzione della decadenza dal beneficio situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali il contribuente ha indebitamente usufruito dell'agevolazione, in quanto la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni, che vanno individuati esclusivamente nella palese arbitrarietà od irrazionalità.
In senso analogo, v. le citate sentenze n. 346/2003 e n. 431/1997 e ordinanze n. 46/2009, n. 124/2006 e n. 275/2005.