Sentenza 100/2023 (ECLI:IT:COST:2023:100)
Massima numero 45545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/03/2023;  Decisione del  21/03/2023
Deposito del 22/05/2023; Pubblicazione in G. U. 24/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45541  45542  45543  45544


Titolo
Comuni, province e città metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Iscrizione straordinaria all'albo regionale - Requisiti per i soggetti iscritti all'albo nazionale e per i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Esonero dalla partecipazione al corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e dal superamento del relativo esame finale - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie, nonché violazione dei principi di eguaglianza nell'accesso al pubblico impiego e del pubblico concorso - Non fondatezza delle questioni - Sollecito al legislatore regionale per una revisione organica della materia. (Classif. 050009).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 2, lett. b), dello statuto, e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lett. c) (soggetti iscritti all'albo nazionale) e d) (segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, che detta la procedura per l'iscrizione straordinaria all'albo dei segretari regionali, deroga alla regola generale per cui l'iscrizione suddetta può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale, prevedendo, per i soggetti indicati, la frequenza di un corso di formazione professionalizzante (sulle peculiarità dell'ordinamento regionale) e il superamento del relativo esame finale. Essa, da un lato, non viola il principio secondo cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spettano al legislatore statale; è infatti risolutivo rilevare che i segretari comunali valdostani non sono funzionari statali, ma regionali. Dall'altro lato, il corso di formazione, con il relativo esame finale, riguarda soggetti che hanno vinto l'apposito concorso pubblico, nazionale, per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacità professionale è stata oggetto di apposita verifica, il che rende marginale e non rilevante l'esonero straordinario dal corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale. Da ultimo, va sollecitato il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  27/05/2022  n. 6  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte