Ordinanza 185/2009 (ECLI:IT:COST:2009:185)
Massima numero 33506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  22/06/2009;  Decisione del  22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33505


Titolo
Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Contributo automaticamente conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 - Decadenza per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati relativi agli investimenti realizzati - Ritenuta violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sussistendo deroga alla disciplina generale in tema di statuto del contribuente (legge n. 212/2000) - Inconferenza del principio evocato a parametro e inidoneità della legge n. 212/2000 a fondare il giudizio di costituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto la norma denunciata, derogando «alla disciplina generale dettata dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212», violerebbe l'art. 97 Cost., perché - contrariamente a quanto assume il rimettente - da un lato, la norma censurata non attiene all'organizzazione dei pubblici uffici cui si riferisce il citato art. 97 Cost., dall'altro le disposizioni della legge n. 212 del 2000 non costituiscono parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 180/2007 e n. 216/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 62  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  27/07/2000  n. 212  art. 2  

legge  27/07/2000  n. 212  art. 5  

legge  27/07/2000  n. 212  art. 6