Circolazione stradale - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Petitum oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum, e sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nei giudizi a quibus.
- Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis, ordinanze nn. 50/2009; 265 e 263/2008).