Ordinanza 187/2009 (ECLI:IT:COST:2009:187)
Massima numero 33508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/06/2009;  Decisione del  22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Petitum oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum, e sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nei giudizi a quibus.

- Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis, ordinanze nn. 50/2009; 265 e 263/2008).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 186  co. 7

decreto-legge  03/08/2007  n. 117  art. 5  co. 

legge  02/10/2007  n. 160  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte