Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deposito del ricorso e dell'ordinanza dichiarativa della ammissibilità - Termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione - Decorrenza dal momento in cui ricorrente, purché diligentemente attivatosi, ha avuto la prova delle eseguite notificazioni.
Al pari del termine per la notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto tra poteri, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative (nel testo di cui alla deliberazione 16 marzo 1956) per il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale degli atti notificati, con la prova delle notificazioni, ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza. Il dies a quo della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni.
- V. citate sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002, ordinanze n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006.