Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione - Ininfluenza della tardiva restituzione della relata di notificazione al ricorrente, non avendo questi adempiuto all'onere di diligenza sussistente a suo carico in caso di notificazione a mani proprie del destinatario - Improcedibilità del ricorso.
È improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 12 settembre 2007 (doc. IV-ter, n. 5-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Infatti, il ricorso e l'ordinanza che lo dichiarato ammissibile risultano depositati presso la Cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative 16 marzo 1956. Ne la tardività del deposito è esclusa dalla circostanza che la relata della notificazione sia stata restituita al ricorrente quando il citato termine era già decorso, poiché, nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie, e rispetto a tale modalità di notificazione sussiste uno specifico onere di diligenza a carico del notificante, che non è stato osservato.
- Sulla perentorietà del termine stabilito dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., citate, ordinanze n. 430 del 2008 e n. 253 del 2007.
- Sull'onere di diligenza che incombe al notificante a mani proprie, v., citata, sentenza n. 247 del 2004 e ordinanza n. 278 del 2004, secondo le quali l'ufficiale giudiziario non ha «l'obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» e «il notificante [...] deve diligentemente attivarsi, facendo in modo − per quanto egli può controllare − che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo».