Ordinanza 190/2009 (ECLI:IT:COST:2009:190)
Massima numero 33512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/06/2009;  Decisione del  22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Sanzionabilità del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della libertà personale ed esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa, nonché del principio di personalità della responsabilità penale - Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo, circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza.

- Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo, che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008.

- Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 187  co. 8

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 196  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte