Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - Accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa della compagnia assicuratrice nonché eccesso di delega per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento di responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro. Infatti, il rimettente non argomenta in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della disciplina con i parametri evocati, con conseguente omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 35/2009 e n. 313/2008.