Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice - Ritenuta preclusione della partecipazione alla lite del responsabile civile - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché eccesso di delega - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; insufficiente motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione, preclude la partecipazione alla lite del responsabile civile. Il rimettente non ha, infatti, esperito il doveroso tentativo di dare alla norma un'interpretazione costituzionalmente orientata e non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione.
Sulla necessità di esperire il tentativo di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., citata, ordinanza n. 441/2008.
Sulla insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 96, 91, 79 e 15/2009.
Sulla insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ordinanze n. 35/2009 e n. 313/2008.