Ordinanza 193/2009 (ECLI:IT:COST:2009:193)
Massima numero 33516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  22/06/2009;  Decisione del  22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33517


Titolo
Processo penale - Sentenza di condanna emessa dal giudice di pace - Appello proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà per l'imputato di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi, 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo, considerato che trattasi di appello avverso sentenza di condanna emessa dal giudice di pace, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una disposizione diversa da quella censurata.

- L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150/2008.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte