Processo penale - Sentenza di condanna emessa dal giudice di pace - Appello proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà per l'imputato di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi, 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo, considerato che trattasi di appello avverso sentenza di condanna emessa dal giudice di pace, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una disposizione diversa da quella censurata.
- L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150/2008.