Ordinanza 193/2009 (ECLI:IT:COST:2009:193)
Massima numero 33517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
22/06/2009; Decisione del
22/06/2009
Deposito del 26/06/2009; Pubblicazione in G. U. 01/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33516
Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace - Appello proposto dalla parte civile al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Incongruità della soluzione proposta rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace - Appello proposto dalla parte civile al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Incongruità della soluzione proposta rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Invero, da un lato, la pronunzia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore, dall'altro, la soluzione proposta dal rimettente - rappresentata dalla soppressione radicale dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali deve disporsi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - non solo non è l'unica possibile ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente. Difatti, nella prospettiva del giudice a quo, l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ma una tale ipotesi, però, non comporta necessariamente il ripristino dei caratteri di oralità e immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio il giudice di appello continuerebbe ad avere una conoscenza meramente cartolare.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Invero, da un lato, la pronunzia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore, dall'altro, la soluzione proposta dal rimettente - rappresentata dalla soppressione radicale dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali deve disporsi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - non solo non è l'unica possibile ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente. Difatti, nella prospettiva del giudice a quo, l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ma una tale ipotesi, però, non comporta necessariamente il ripristino dei caratteri di oralità e immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio il giudice di appello continuerebbe ad avere una conoscenza meramente cartolare.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citate, ex plurimis, ordinanze n. 265 e n. 263 e n. 150/2008.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 576
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte