Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata irragionevole deroga al principio di irretroattività della legge penale meno favorevole - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché l'efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 65/2009 e n. 415/2008.