Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'Erario, dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi previsti per altri professionisti nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.
É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del 2008.
- Sulla possibilità, per il c.t.u., di ottenere il pagamento mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, delle somme dovute, vedi sentenza n. 287/2008
- Sull'eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto dal giudice a quo, vedi sentenza n. 287/2008
- Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa, vedi sentenza n. 287/2008