Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che riservano tali poteri, in alcune materie, ai Presidenti delle Province - Ritenuta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché violazione delle garanzie costituzionali in favore delle autonomie speciali e delle minoranze, oltre che del principio di buon andamento dell'attività amministrativa - Eccepita inammissibilità per l'asserito carattere "meramente interpretativo" della questione prospettata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, risultando non implausibile il dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente, relativamente alla compatibilità delle innovazioni introdotte ad opera dell'impugnato decreto legge con la propria sfera di competenze in materia. A differenza, infatti, di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose.
In senso analogo, v., citate, sentenze n. 289/2008, n. 249 e n. 449/2005.