Sentenza 196/2009 (ECLI:IT:COST:2009:196)
Massima numero 33521
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che riservano tali poteri, in alcune materie, al Presidente della Provincia - Ritenuta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché violazione delle garanzie costituzionali in favore delle autonomie speciali e delle minoranze, oltre che del principio di buon andamento dell'attività amministrativa - Eccepita inammissibilità per avere la ricorrente censurato "l'intero eterogeneo" della norma e non le singole statuizioni - Reiezione.
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che riservano tali poteri, in alcune materie, al Presidente della Provincia - Ritenuta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché violazione delle garanzie costituzionali in favore delle autonomie speciali e delle minoranze, oltre che del principio di buon andamento dell'attività amministrativa - Eccepita inammissibilità per avere la ricorrente censurato "l'intero eterogeneo" della norma e non le singole statuizioni - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, essendo le censure della ricorrente diversamente articolate proprio in relazione agli specifici contenuti della norma impugnata. Inoltre, la sostanziale omogeneità delle numerose modificazioni apportate all'art. 54 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, consente di individuare adeguatamente le disposizioni impugnate.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, essendo le censure della ricorrente diversamente articolate proprio in relazione agli specifici contenuti della norma impugnata. Inoltre, la sostanziale omogeneità delle numerose modificazioni apportate all'art. 54 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, consente di individuare adeguatamente le disposizioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/05/2008
n. 92
art. 6
co.
legge
24/07/2008
n. 125
art.
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 17
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 21
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 116
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 686
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 3