Sentenza 196/2009 (ECLI:IT:COST:2009:196)
Massima numero 33525
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci del potere di adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico e di perseguire i casi di inottemperanza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione dei poteri di pubblica sicurezza attribuiti dallo Statuto ai Presidenti delle Province - Esclusione - Assenza di titolarità di competenze proprie della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza - Necessità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale - Non fondatezza delle questioni.
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci del potere di adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico e di perseguire i casi di inottemperanza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione dei poteri di pubblica sicurezza attribuiti dallo Statuto ai Presidenti delle Province - Esclusione - Assenza di titolarità di competenze proprie della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza - Necessità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alle disposizioni statutarie, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alle disposizioni statutarie, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co. 1
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co. 2
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co. 3
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co. 4
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co. 7
legge
24/07/2008
n. 125
art.
co.
decreto-legge
23/05/2008
n. 92
art. 6
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 21
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 3
co. 3