Sentenza 82/2025 (ECLI:IT:COST:2025:82)
Massima numero 46826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  20/05/2025;  Decisione del  20/05/2025
Deposito del 19/06/2025; Pubblicazione in G. U. 25/06/2025
Massime associate alla pronuncia:  46827


Titolo
Caccia - Esercizio dell'attività venatoria - Norme della Regione Abruzzo - Designazione dei membri del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC) - Ripartizione del numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale attraverso il metodo D'Hondt - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto inviolabile di ciascun cacciatore a vedersi rappresentato nonché della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 040003).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Abruzzo, sez. prima, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell’art. 3, comma 3, legge reg. Abruzzo n. 11 del 2023, che stabilisce, per l’assegnazione tra le associazioni venatorie radicate sul territorio dei seggi in seno agli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC), la ripartizione attraverso il c.d. metodo D’Hondt. Sebbene l’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, che attribuisce la competenza in esame alle regioni, vada ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., cosicché le leggi regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa residuale nella materia «caccia» non vi possono derogare, la piena rappresentatività dell’organo di gestione non è da riconnettere alla circostanza che ciascuna associazione locale trovi spazio in proporzione ai propri iscritti. Essa è, piuttosto, riferibile alla necessità che i divergenti punti di vista in ordine alla gestione del territorio faunistico, ossia quelli dei cacciatori, degli ambientalisti e degli agricoltori, si confrontino secondo l’equilibrio fissato dal legislatore statale. Una volta soddisfatto il menzionato requisito, il legislatore regionale ha ampia discrezionalità nell’individuare la formula elettorale che reputa più idonea per tradurre in seggi il “peso” di ciascuna associazione venatoria, con il solo limite delle prescrizioni statali poste a presidio dell’ambiente, e salva la verifica della sua costituzionalità. Il metodo D’Hondt prescelto – con il quale il numero dei voti di ogni lista è diviso per un numero crescente di unità fino al totale dei seggi da assegnare nel collegio, ripartiti in base ai risultati ottenuti, in ordine decrescente – sebbene possa, in talune circostanze, determinare un vantaggio per liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, opera sempre in sistemi elettorali di carattere proporzionale, in linea di principio il più rispettoso delle esigenze della rappresentanza. E del resto, persino i sistemi elettorali meno distorsivi e più marcatamente proporzionali falliscono nell’obiettivo di conseguire un perfetto rapporto tra peso delle liste e seggi. Il legislatore abruzzese, in definitiva, con esercizio di una discrezionalità non manifestamente irragionevole, ha preferito una formula che reca vantaggio alle associazioni venatorie con più iscritti, con un’opzione non distonica rispetto alla finalità di costituire organi preposti all’esercizio di funzioni gestorie, avvertendo con particolare evidenza la necessità di permettere il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali. La disposizione censurata nemmeno compromette il diritto di ciascun cacciatore di trovare rappresentanza negli organi direttivi, tramite l’associazione alla quale è iscritto, in quanto né la Costituzione né la normativa statale interposta impongono un diritto di tribuna. Infine, essa non realizza una disuguaglianza tra rappresentanti delle associazioni venatorie e quelli delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, pure presenti nell’ATC, dal momento che riflette la distinzione operata dalla legge statale e perché il carattere unitario di un organo non implica necessariamente che i componenti di esso debbano essere individuati in applicazione di un unico criterio selettivo. (Precedenti: S. 124/2024 - mass. 46248; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 7/2019 - mass. 40308; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 124/2016 - mass. 38889; S. 268/2010 - mass. 34872; S. 165/2009 - mass. 33460; O. 299/2001 - mass. 26505).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  09/03/2023  n. 11  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 14    co. 10