Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci con ripercussioni sull'ordinata convivenza delle popolazioni di comuni contigui o limitrofi - Prevista adozione di apposita conferenza da parte del Prefetto - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuto contrasto con la competenza statutaria del Presidente della Provincia di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni - Esclusione - Possibilità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente diversificazione degli ambiti di applicazione delle due norme - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto, potendosi dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme allo statuto, nel senso che, nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige, saranno sempre i Presidenti delle Giunte provinciali ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, mentre la procedura di cui alla norma impugnata potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei Sindaci attualmente previste.
Sulla natura eccezionale della competenza del Presidente della Giunta provinciale ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica, v., citata, sentenza n. 45/1976.