Sentenza 196/2009 (ECLI:IT:COST:2009:196)
Massima numero 33529
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci - Contenuto - Possibilità, in casi di emergenza, di modifica degli orari di esercizi commerciali, dei pubblici servizi o pubblici uffici - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata violazione delle competenze legislative provinciali in materia di "turismo e industria alberghiera", di "commercio" e di "esercizi pubblici", oltre le competenze di cui all'art. 20 dello Statuto - Esclusione - Operatività della norma impugnata nelle sole ipotesi di emergenza, con conseguente esclusione del potere di regolamentazione ordinaria degli orari - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci - Contenuto - Possibilità, in casi di emergenza, di modifica degli orari di esercizi commerciali, dei pubblici servizi o pubblici uffici - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata violazione delle competenze legislative provinciali in materia di "turismo e industria alberghiera", di "commercio" e di "esercizi pubblici", oltre le competenze di cui all'art. 20 dello Statuto - Esclusione - Operatività della norma impugnata nelle sole ipotesi di emergenza, con conseguente esclusione del potere di regolamentazione ordinaria degli orari - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto, poiché, esordendo il comma censurato facendo riferimento ai "casi di emergenza" e "alle circostanze straordinarie", è evidente che esso riguarda soltanto il potere dei Sindaci di emanare ordinanze con tingibili ed urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto, poiché, esordendo il comma censurato facendo riferimento ai "casi di emergenza" e "alle circostanze straordinarie", è evidente che esso riguarda soltanto il potere dei Sindaci di emanare ordinanze con tingibili ed urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 54
co. 6
decreto-legge
23/05/2008
n. 92
art. 6
co.
legge
24/07/2008
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
Altri parametri e norme interposte