Sicurezza pubblica - Modifiche normative recate dal decreto legge n. 92/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2008 - Decreto di attuazione del Ministro dell'interno, recante la definizione delle nozioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, nonché l'elencazione delle situazioni in cui il Sindaco è autorizzato ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché delle connesse funzioni di polizia amministrativa - Esclusione - Riconducibilità dell'atto impugnato alla materia "sicurezza pubblica", di competenza esclusiva statale - Spettanza allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno, del potere esercitato.
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di "incolumità pubblica" e di "sicurezza urbana" previste dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, dovendosi ricondurre l'atto impugnato alla materia "sicurezza pubblica", di competenza esclusiva statale (in tal senso depongono: la titolazione del decreto legge n. 92 del 2008 che si riferisce alla "sicurezza pubblica"; le premesse del provvedimento impugnato ove, da un lato, si fa espresso riferimento, come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lettera h, dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, si esclude espressamente dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa locale).
Sul contenuto dell'art. 117, comma secondo, lettera h), Cost. (prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale), v., citate, sentenze n. 237 e n. 222/2006, n. 383/2005.