Sentenza 197/2009 (ECLI:IT:COST:2009:197)
Massima numero 33531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, fondata sul duplice rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se per tali atti fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res iudicanda, laddove la questione di costituzionalità investe, invece, il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzazione nei confronti dei coimputati degli atti acquisiti secondo le modalità sopra indicate. La circostanza, poi, che le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato siano state utilizzate per le contestazioni senza alcuna eccezione o rilievo d'ufficio, rende implicito l'avvenuto accertamento, da parte del rimettente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, fondata sul duplice rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se per tali atti fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res iudicanda, laddove la questione di costituzionalità investe, invece, il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzazione nei confronti dei coimputati degli atti acquisiti secondo le modalità sopra indicate. La circostanza, poi, che le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato siano state utilizzate per le contestazioni senza alcuna eccezione o rilievo d'ufficio, rende implicito l'avvenuto accertamento, da parte del rimettente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 503
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte