Sentenza 197/2009 (ECLI:IT:COST:2009:197)
Massima numero 33534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3- ter , 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché asserita lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Quesito di costituzionalità fondato su erronea premessa ermeneutica - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3- ter , 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché asserita lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Quesito di costituzionalità fondato su erronea premessa ermeneutica - Non fondatezza della questione.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 6, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost., in quanto l'interpretazione della disciplina censurata offerta dal giudice a quo si fonda sull'erronea premessa ermeneutica secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi, rese dall'imputato prima del giudizio ed utilizzate per le contestazioni, assumano, una volta acquisite al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al contrario, una lettura conforme al principio del contraddittorio ed esigenze di coerenza sistematica rispetto alla regolamentazione complessiva della materia racchiusa nel codice di rito (anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 sul giusto processo), impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dal comma 5 dell'art. 503 cod. proc. pen. (espressamente applicabile anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422), non operi ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conseguenza che - anche in forza del rinvio operato dal comma 4 all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese dall'imputato nelle fasi anteriori al giudizio possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 6, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost., in quanto l'interpretazione della disciplina censurata offerta dal giudice a quo si fonda sull'erronea premessa ermeneutica secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi, rese dall'imputato prima del giudizio ed utilizzate per le contestazioni, assumano, una volta acquisite al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al contrario, una lettura conforme al principio del contraddittorio ed esigenze di coerenza sistematica rispetto alla regolamentazione complessiva della materia racchiusa nel codice di rito (anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 sul giusto processo), impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dal comma 5 dell'art. 503 cod. proc. pen. (espressamente applicabile anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422), non operi ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conseguenza che - anche in forza del rinvio operato dal comma 4 all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese dall'imputato nelle fasi anteriori al giudizio possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 503
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte