Sentenza 198/2009 (ECLI:IT:COST:2009:198)
Massima numero 33535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  24/06/2009;  Decisione del  24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33536


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Esonero dalle disposizioni sul fallimento per gli imprenditori commerciali in possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma secondo, della legge fallimentare, con onere della prova a carico del debitore - Ritenuta violazione del principio direttivo della legge delega n. 80 del 2005 inteso ad estendere la platea dei soggetti esonerati dall'istituto - Esclusione - Fissazione di oggettivi e predeterminati criteri quantitativi volti a delimitare i soggetti esonerati - Conseguente conformità della disciplina denunciata al principio della legge delega - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, comma secondo, del 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali «i quali dimostrino» il possesso dei requisiti esonerativo elencati nelle lettere a), b) e c) del medesimo secondo comma, graverebbe in modo esclusivo del relativo onere probatorio gli imprenditori medesimi, i quali, limitatamente a tale aspetto della controversia, sarebbero, pertanto, "arbitri" dell'esito della lite. La fissazione di oggettivi e predeterminati criteri quantitativi, volti a delimitare precisamente il novero dei soggetti estranei alla disciplina del fallimento, è - a fronte di una pregressa disciplina che ancorava alla incerta, e priva di inequivoci termini di riferimento, qualificazione soggettiva di «piccolo imprenditore» il requisito per la assoggettabilità al fallimento o meno dell'operatore commerciale - nella specie conforme al principio di «semplificare la disciplina attraverso la estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia» (art. 1, comma 6, lettera a), numero 1, della legge n. 80 del 2005).

In tema di criteri direttivi concernenti la materia fallimentare, v. la citata sentenza n. 570/1989.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 1  co. 2

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  14/05/2005  n. 80  art.