Sentenza 198/2009 (ECLI:IT:COST:2009:198)
Massima numero 33536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  24/06/2009;  Decisione del  24/06/2009
Deposito del 01/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33535


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Esonero dalle disposizioni sul fallimento per gli imprenditori commerciali in possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma secondo, della legge fallimentare, con onere della prova a carico del debitore - Ritenuta irragionevolezza del regime probatorio per contrasto con i requisiti di utilità generale - Esclusione - Omessa considerazione della complessiva normativa sul fallimento che consente, anche al giudice, una valutazione dell'esistenza dei requisiti per l'esonero - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In primo luogo, ove non fossero modificati i requisiti richiesti al fine della assoggettabilità alla procedura fallimentare, l'eventuale ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore istante o sul pubblico ministero renderebbe spesso impossibile per costoro ottenere l'accoglimento della istanza di fallimento da loro proposta; né è possibile alla Corte intervenire modificando i requisiti di assoggettabilità al fallimento, essendo ciò rimesso alla libera determinazione del legislatore. Inoltre, il rimettente omette di considerare che nella materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante (art. 15, quarto comma, e art. 1, secondo comma, lett. b, della legge fallimentare), di per sé strumento idoneo ad evitare, nei limiti di quanto ragionevolmente dovuto, la possibilità che siano dichiarati fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati. Viene, inoltre, trascurata la capacità espansiva di quanto dispone l'art. 22 della legge fallimentare, il quale riconosce una facoltà probatoria a chiunque abbia interesse ad opporsi alla dichiarazione di fallimento che, per evidenti motivi di economia processuale e, prima ancora, per la palese anomalia di sistema che deriverebbe dal riconoscerla solo in sede di gravame, non può ritenersi negata in relazione all'originario giudizio di fronte al tribunale.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 1  co. 2

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte