Sentenza 200/2009 (ECLI:IT:COST:2009:200)
Massima numero 33542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/06/2009;  Decisione del  24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33538  33539  33540  33541  33543  33544  33545  33546  33547  33548  33549  33550  33551


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione di parametri numericamente indicati - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., in quanto priva di consistenti elementi argomentativi atti a suffragarla, essendosi la ricorrente, limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse «le competenze regionali in materia di istruzione» rientranti «nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione».

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 1

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 2

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte