Sentenza 200/2009 (ECLI:IT:COST:2009:200)
Massima numero 33543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione dell'art. 120 Cost. - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione dell'art. 120 Cost. - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per mancanza di deduzioni sul punto, la questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione dell'art. 120 Cost.
È inammissibile, per mancanza di deduzioni sul punto, la questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione dell'art. 120 Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 1
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 3
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 4
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte