Sentenza 200/2009 (ECLI:IT:COST:2009:200)
Massima numero 33545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/06/2009;  Decisione del  24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33538  33539  33540  33541  33542  33543  33544  33546  33547  33548  33549  33550  33551


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso dei docenti - Ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari - Revisione dei criteri di formazione delle classi - Rimodulazione dell'organizzazione della didattica e delle scuole primarie - Revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici - Ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di formazione per gli adulti - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Disposizioni preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in materia scolastica - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere da a) ad f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), trattandosi di disposizioni qualificabili come "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n),Cost.), dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in tema: di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti; di ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari; di revisione dei criteri di formazione delle classi; di rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie; di revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti. Si tratta, dunque, di disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale, e dunque non possono essere qualificate come espressive di princípi fondamentali della materia dell'istruzione; ne consegue che le norme impugnate, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono all'esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 4

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 4

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 4

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 4

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte