Sentenza 101/2023 (ECLI:IT:COST:2023:101)
Massima numero 45584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  22/03/2023;  Decisione del  22/03/2023
Deposito del 23/05/2023; Pubblicazione in G. U. 24/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45581  45582  45583


Titolo
Mafia e criminalità organizzata - In genere - Informazioni interdittive antimafia - Commissariamento disposto dal prefetto al fine di dare esecuzione ai contratti pubblici - Prestazioni eseguite dall'impresa - Accantonamento degli utili conseguiti in apposito fondo vincolato - Destinazione finale - Interpretazione per cui gli utili accantonati siano retrocessi alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell'impugnazione dell'informazione interdittiva anziché corrisposti all'impresa - Denunciata violazione del principio di proporzionalità, della riserva di legge, del principio di legalità e della libera iniziativa economica, garantita anche a livello convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 146001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 Cost., del combinato disposto dell’art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui, secondo il rimettente, il diritto vivente lo interpreta nel senso che gli utili contrattuali dell’impresa sottoposta a informazione interdittiva antimafia, accantonati dai commissari prefettizi in apposito fondo vincolato, siano retrocessi alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell’impugnazione dell’informazione anziché corrisposti all’impresa. Le disposizioni censurate si prestano a una interpretazione conforme a Costituzione, che consente di restituire all’impresa, al termine dell’efficacia delle misure disposte (nel caso di specie, per aggiornamento liberatorio), l’importo delle somme accantonate pari al valore della prestazione nei l8imiti dell’utilità conseguita dall’amministrazione (al netto dei costi già versati); ciò, comunque, fatte salve le eventuali ritenzioni per compensazioni con somme dovute dall’appaltatrice per risarcimenti da inadempimento, per confische penali o confische della prevenzione (artt. 240, 240-bis, 416-bis, comma 7, cod. pen., artt. 24 e 34, comma 7, cod. antimafia). È così esclusa la “retrocessione” alle stazioni appaltanti dell’intero guadagno accantonato. Tale opzione ermeneutica trova riscontro: a) nella lettura sistematica delle disposizioni censurate con quelle relative all’incidenza dell’interdittiva sui contratti in corso; b) nella natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento; b) nei princìpi sottesi alla logica del sistema, che si rinvengono anche nell’istituto dell’arricchimento ingiustificato, posto che, da un lato, vi è la natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento (perché prodotti su richiesta dell’amministrazione e sotto il suo controllo) e, dall’altro, la fattispecie è accostabile, con i dovuti distinguo, a quelle ipotesi in cui il legislatore compensa lo spostamento patrimoniale del “depauperato” in favore dell’“arricchito” con il suo valore anziché con la sola diminuzione subita (artt. 935, 936, 939, 940 e 1150 cod. civ); c) nel dato letterale delle disposizioni censurate. Il riversamento delle somme accantonate in favore dell’impresa interdetta che le ha prodotte trova così chiaro fondamento in norme primarie, integrando la “base legale” richiesta dal dettato costituzionale e convenzionale per fondare i limiti alla libertà di impresa e al diritto di proprietà. Inoltre, l’interpretazione adottata esclude la configurabilità di una ablazione amministrativa del ricavato priva della necessaria previsione legislativa. Infine, in applicazione del principio di legalità posto a presidio dell’attività amministrativa, si evita di estendere gli effetti restrittivi dell’interdittiva oltre ai casi legislativamente previsti. Né il facere richiesto all’impresa trova imposizione pubblicistica, avendo la sua fonte nell’originario contratto e quest’ultimo, come il suo “valore”, sono determinati da norma primaria nel rispetto della riserva di legge. Il congelamento degli utili per il tempo di durata della misura commissariale e sino al successivo momento della definizione del giudizio amministrativo, del resto, costituisce già sufficiente garanzia per l’interesse pubblico, in quanto assicura sia l’esatto adempimento sia la realizzabilità delle misure dei sequestri e delle confische, anche solo della prevenzione, laddove ne ricorressero i relativi presupposti. (Precedenti: S. 180/2022 – mass. 45049; S. 150/2022 – mass. 45005; S. 118/2022 – mass. 44817; S. 113/2022 – mass. 44773; S. 65/2022 – mass. 44639; S. 218/2021 – mass. 44288; S. 213/2021 – mass. 44354; S. 178/2021 – mass. 44157; S. 85/2020 – mass. 43541; S. 57/2020 – mass. 43070; S. 24/2019 – mass. 42490; S. 12/2019 – mass. 41723; S. 206/2015 – mass. 38569; S. 115/2011 – mass. 35551; S. 198/2003 – mass. 27736; S. 316/2001 – mass. 26528; S. 113/2000 – mass. 25223).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 32  co. 7

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 32  co. 10

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte