Sentenza 200/2009 (ECLI:IT:COST:2009:200)
Massima numero 33546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/06/2009;  Decisione del  24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33538  33539  33540  33541  33542  33543  33544  33545  33547  33548  33549  33550  33551


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane strumentali disponibili da adottare mediante atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Esistenza di titoli di legittimazione statale a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione generale nazionale in tema di istruzione quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce che, per realizzare le finalità dell'intero art. 64, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, predisponga «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico». Ciò in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione" delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a) ad f), dell'art. 64 legittima l'adozione dell'atto di programmazione. La circostanza che con il d.lgs. n. 112 del 1998 le Regioni siano state delegate dallo Stato, sul piano meramente amministrativo, a provvedere in materia di programmazione scolastica (in particolare, dell'offerta formativa) e in materia di organizzazione scolastica territoriale non toglie che, in sede nazionale, lo Stato abbia un autonomo titolo di legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione, quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale. Oggetto di quella delega era, né poteva essere diversamente, l'attività amministrativa di programmazione dell'offerta formativa a livello regionale, non già quella generale prevista per l'intero territorio nazionale. Va aggiunto, con riferimento agli interventi e alle misure di razionalizzazione del sistema scolastico, che data la valenza delle disposizioni in esame sull'intero territorio nazionale per le rilevate esigenze di unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al servizio scolastico, deve ritenersi sufficiente - ai fini di garantire il coinvolgimento delle Regioni in tale operazione - la sola acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 3

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 138