Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Attuazione del piano programmatico mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Esistenza di titoli di legittimazione statale a disciplinare la struttura essenziale del sistema scolastico nazionale attraverso regolamenti di delegificazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce che «per l'attuazione del piano di cui al comma 3» (e per assicurarne la puntuale attuazione) lo Stato è legittimato ad emanare regolamenti governativi di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, «sentita la Conferenza unificata», anche modificando le disposizioni legislative vigenti sulla base dei criteri innanzi indicati, in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione" delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a) ad f), dell'art. 64 legittima la previsione della fonte regolamentare statale per la loro concreta esecuzione. In particolare, con riguardo alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Sul punto, va chiarito che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le "norme generali sull'istruzione" - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere "attuazione" anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze. Tali principi nella specie sono stati rispettati, in quanto il legislatore statale ha posto una disciplina in linea con il modello di delegificazione prefigurato dal citato art. 17, comma 2. Infatti, la normativa in esame ha, in primo luogo, autorizzato l'emanazione di atti normativi secondari delegati in una materia che non è coperta da riserva assoluta di legge. In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo «norme generali regolatrici della materia», cui fa riferimento il citato art. 17, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale.
-In materia di offerta formativa integrata tra istruzione e istruzione professionale, v. la citata sentenza n. 13/2004.