Sentenza 200/2009 (ECLI:IT:COST:2009:200)
Massima numero 33548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Programma di razionalizzazione della rete scolastica - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione", di competenza esclusiva statale, con sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa, attraverso l'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Programma di razionalizzazione della rete scolastica - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione", di competenza esclusiva statale, con sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa, attraverso l'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. Non è, infatti, irragionevole la scelta di assegnare allo Stato le funzioni amministrative, considerate le esigenze di esercizio unitario dettate dal programma di razionalizzazione della rete scolastica, che richiede unitarietà sia di disegno, sia di realizzazione. Nella specie, la normativa impugnata ha ravvisato come maggiormente adatto, in ragione delle obiettive esigenze di gestione unitaria sull'intero territorio nazionale delle funzioni di programmazione, proprio il livello statale. Sul piano procedimentale, la normativa stessa ha, inoltre, previsto un sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa mediante la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. Non è, infatti, irragionevole la scelta di assegnare allo Stato le funzioni amministrative, considerate le esigenze di esercizio unitario dettate dal programma di razionalizzazione della rete scolastica, che richiede unitarietà sia di disegno, sia di realizzazione. Nella specie, la normativa impugnata ha ravvisato come maggiormente adatto, in ragione delle obiettive esigenze di gestione unitaria sull'intero territorio nazionale delle funzioni di programmazione, proprio il livello statale. Sul piano procedimentale, la normativa stessa ha, inoltre, previsto un sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa mediante la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 3
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 4
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte