Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare dello Stato, di criteri, tempi e modalità per la determinazione, l'articolazione e il dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 4, lettera f-bis) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale prevede che, con atto regolamentare, si dovrà provvedere alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica», trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. Agli effetti del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, ciò che rileva è il riferimento al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, che è un ambito di spettanza regionale. Sul punto, la Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 aveva già delegato alle Regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica; dall'altro, l'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 aveva disposto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni. Proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come "norma generale sull'istruzione", invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari.
-In senso analogo, v. la citata sentenza n. 34 del 2005.