Sentenza 200/2009 (ECLI:IT:COST:2009:200)
Massima numero 33550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare statale, della chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare statale, della chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 64, comma 4, lettera f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale demanda al regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti, trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. La disposizione impugnata opera un'estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali. La disposizione in esame, per il suo contenuto precettivo, non può, pertanto, trovare svolgimento in sede regolamentare, atteso che al regolamento governativo non è consentito intervenire, in ossequio al principio della separazione delle competenze, in ambiti materiali la cui disciplina spetta anche alle fonti regionali.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 64, comma 4, lettera f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale demanda al regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti, trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. La disposizione impugnata opera un'estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali. La disposizione in esame, per il suo contenuto precettivo, non può, pertanto, trovare svolgimento in sede regolamentare, atteso che al regolamento governativo non è consentito intervenire, in ossequio al principio della separazione delle competenze, in ambiti materiali la cui disciplina spetta anche alle fonti regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 4
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 138