Ordinanza 201/2009 (ECLI:IT:COST:2009:201)
Massima numero 33553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/06/2009; Decisione del
24/06/2009
Deposito del 02/07/2009; Pubblicazione in G. U. 08/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33552
Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi, nonché dedotta irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati e lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi, nonché dedotta irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati e lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, non avendo il rimettente fornito una motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, non avendo il rimettente fornito una motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007 e n. 179/2006.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi carattere interpretativo, vedi, citate, ordinanze n. 422 e n. 208/2008; n. 98 e n. 86/2006.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
07/09/2005
n. 209
art. 141
co.
decreto legislativo
07/09/2005
n. 209
art. 149
co.
decreto legislativo
07/09/2005
n. 209
art. 150
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte