Processo penale - Incompatibilità del giudice - Obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o, comunque, abbia avuto modo di conoscerli ai fini della decisione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione; insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e omessa motivazione sulla violazione dei tre parametri costituzionali evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia comunque avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione. Invero, la descrizione della fattispecie presenta gravi carenze, che precludono alla Corte la verifica della rilevanza della questione; inoltre, il rimettente non fornisce motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza e si limita ad evocare i tre parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione.
-Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 66/2009, n. 444, n. 55 e n. 49/2008.
-Sulla impossibilità di colmare le lacune dell'ordinanza di rimessione mediante l'esame diretto del fascicolo v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007.
-Sulla manifesta inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 312, 249 e n. 126/2008.
-Sulla manifesta inammissibilità per omessa carente motivazione sulla violazione dei parametri evocati v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 206, n. 204, n. 54 e n. 32/2008.