Reati militari - Abuso d'ufficio commesso da appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare - Omessa qualificazione come reato militare - Conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice comune anziché del tribunale militare - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio della ragionevole durata del processo - Richiesta di intervento manipolativo riservato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, come reato militare, l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. commesso dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare. Il rimettente, reputando irragionevole il criterio di riparto di giurisdizione previsto dalla norma impugnata che, per i fatti commessi in tempo di pace, devolve al tribunale militare le sole fattispecie autonomamente disciplinate dal cod. pen. milit. pace, chiede una pronuncia manipolativa che ridefinisca il meccanismo di attribuzione della giurisdizione, mediante l'inserimento di un criterio specificamente dettato, dall'art. 47 cod. pen. milit. guerra, per situazioni del tutto eterogenee: tale intervento, però, è precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore.
-V. il precedete specifico, citato, ordinanza n. 402/2008.
-La materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti è rimessa alla discrezionalità legislativa: in tal senso, citate, ordinanze n. 287 e n. 22/2007, n. 301/2004 e n. 204/2001.