Sentenza 102/2023 (ECLI:IT:COST:2023:102)
Massima numero 45619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  05/04/2023;  Decisione del  05/04/2023
Deposito del 25/05/2023; Pubblicazione in G. U. 31/05/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Ambiti riconducibili alla disciplina della concorrenza per il mercato - Concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e dei relativi procedimenti di selezione del concessionario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo che esonera la fattispecie della prevalente autoproduzione dal rispetto delle procedure dettate dal legislatore statale per la concessione delle grandi derivazioni idroelettriche). (Classif. 216038).

Testo

La disciplina della concessione delle grandi derivazioni idroelettriche (art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999) è ascrivibile all’ambito materiale della concorrenza “per il mercato” in quanto vòlta a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. La fase dell’assegnazione di dette concessioni è, dunque, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Permangono, infatti, inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti più rilevanti della materia, che riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all’affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perché la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell’Unione europea. (Precedenti: S. 259/2022; S. 117/2022; S. 44/2023 – mass. 45360; S. 112/2022 – mass. 44833; S. 4/2022 – mass. 44469, S. 56/2020 – mass. 42162; S. 137/2018 – mass. 41385)


La disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario va ricondotta all’ambito della tutela della concorrenza, senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico. (Precedenti: S. 259/2022 – mass. 45171; S. 117/2022 – mass. 44910; S. 28/2014 – mass. 37661; S. 339/2011 – mass. 36017; S. 1/2008 – mass. 32063).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 che esclude dall’applicazione della disciplina regionale delle modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche la fattispecie della prevalente autoproduzione, ossia quella nella quale è soddisfatto, per almeno l’80%, il consumo energetico annuo dell’autoproduttore. La disposizione impugnata dal Governo adotta una disciplina contrastante con l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 che non consente all’autoproduzione di derogare al rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato. Né rileva che la disposizione preveda l’applicazione, per tale fattispecie, di un regolamento regionale: da un lato, la peculiare procedura ivi delineata non trova corrispondenza nel citato art. 12 e, dall’altro, sussistono elementi di intrinseca contraddittorietà nel raccordo tra la disposizione censurata e il regolamento cui la stessa rinvia).




Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  09/06/2022  n. 9  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 12