Reati e pene - Prescrizione - Delitto di truffa - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno della commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa abbia contezza della truffa ai suoi danni - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa abbia avuto contezza della truffa ai suoi danni. Infatti, identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile, osservando come il principio di riserva di legge in materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost. precluda alla Corte di pronunciare sentenze additive in malam partem quale quella richiesta dal rimettente, volta ad introdurre una nuova e più restrittiva disciplina della prescrizione.
-V. il precedente citato, ordinanza n. 5/2009.
-Sulle richieste di additive in malam partem v., citate, tra le più recenti, sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.