Sentenza 206/2009 (ECLI:IT:COST:2009:206)
Massima numero 33558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 09/07/2009; Pubblicazione in G. U. 15/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Divieto di utilizzazione o diffusione di un marchio, una denominazione o una testata identificativa che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale - Previsione anche nell'ipotesi in cui l'uso sia iniziato legittimamente prima dell'entrata in vigore del divieto - Violazione del principio di ragionevolezza per contraddittorietà della norma con la sua ratio - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Premesso che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra il limite del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e di eguaglianza e di tutela dell'affidamento e premesso ancora che non può escludersi la sostanziale retroattività della modifica introdotta dalla disposizione denunciata che incide su un contratto di durata, modificandolo nei suoi elementi costitutivi, la norma censurata, riducendo l'effettività dell'accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali, è intrinsecamente irrazionale per contraddittorietà con la sua ratio. Infatti la stessa - in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» - confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la finalità della norma stessa espressione diretta della libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero, ponendosi in antitesi rispetto alla previsione dell'art. 3, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo cui «i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione», ed alla previsione dell'art. 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, per il quale «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni».

- Sulla discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative v., citate, ordinanze nn. 346 e 137/2008.

- Sui limiti che incontra il legislatore nella emanazione di leggi con efficacia retroattiva, v, citate, sentenze n. 156/2007 e n. 282/2006.

- In merito al contrasto con il canone della ragionevolezza per contraddizione fra la norma e la sua ratio, v., citata, sentenza n. 399/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/01/1999  n. 15  art. 2  co. 2

legge  29/03/1999  n. 78  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte