Misure di sicurezza - Assegnazione ad una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di adottare, nei casi previsti, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto alla salute - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e di custodia, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Per effetto delle sentenze costituzionali n. 253/2003 e n. 367/2004, è presente nella disciplina delle misure di sicurezza il principio secondo cui si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque quella detentiva, anche quando una misura meno drastica si riveli capace di soddisfare le esigenze sia di cura della persona interessata che di controllo della sua pericolosità sociale. Il rimettente ha trascurato la possibilità di pervenire, nel quadro definito dalle decisioni di cui sopra, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata.
-V. i precedenti citati, sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004.
-Sulla inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 341, n. 268, n. 226, n. 205, n. 193/2008.