Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in relazione a ciascuna proposta di intervento - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Esorbitanza della disciplina denunciata dalla competenza statale nella materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni", in quanto ininfluente sul livello di spesa gravante sullo Stato - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.
Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 4, comma 3, (concernente la fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in relazione a ciascuna proposta di intervento) del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. Sono, nella specie, investite le materie dell'«urbanistica», dell'«edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» e dell'«assistenza e beneficenza pubblica», attribuite alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano dall'art. 8, numeri 5), 10) e 25) dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Da tale constatazione deriva che lo Stato non aveva titolo a disciplinare, peraltro in modo preciso e dettagliato, modalità e procedure che attengono all'esercizio di potestà legislative e - per effetto dell'art. 16, primo comma, del citato statuto speciale - anche amministrative della ricorrente. Mentre la quota di cofinanziamento gravante sulle Regioni e sulle Province autonome risponde all'esigenza di assicurare un livello uniforme di partecipazione di queste alla realizzazione del programma nazionale di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, la fissazione in dettaglio della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni compresi nel territorio della Provincia ricorrente incide sulla sfera di autodeterminazione di quest'ultima nei suoi rapporti con gli enti locali, restringendo in modo indebito sia i margini della programmazione, su scala provinciale, degli interventi in questo campo, sia la competenza della stessa Provincia in materia di finanza locale, stabilita dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, che costituisce norma di attuazione dello statuto speciale. Né si rinvengono ragioni attinenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che peraltro, almeno nelle linee generali, dovrebbero essere contenute in una legge, secondo il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte.
-Sui livelli essenziali delle prestazioni, v. citata sentenza n. 88/2003.
-In materia di edilizia residenziale sovvenzionata e assistenza e beneficenza pubblica, v.le citate sentenze n. 49/1987, n. 217/1988 e n. 520/2000.