Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia, in assenza di disposizioni legislative limitative della competenza provinciale - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.
Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 6, commi 2 e 4, (concernente i contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. Dette disposizioni entrano nel dettaglio dei criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione, in assenza di una legge che, anche in linea generale, stabilisca criteri e condizioni. Occorre osservare che si versa, nella specie, in materie di competenza primaria delle Province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica) e che ogni intervento limitativo dello Stato in tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, sia in via generale, in forza del disposto dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, norma di attuazione che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale: tale norma consente allo Stato di porre in essere interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo con legge. In definitiva, la norma censurata, con riguardo ai commi 2 e 4, è costituzionalmente illegittima a doppio titolo, perché limitativa della sfera di competenza legislativa primaria delle Province autonome e perché, pur essendo limitativa, non è contenuta in una legge, ma in un atto amministrativo.
-In senso analogo, v. la citata sentenza n. 267/2003.