Sentenza 209/2009 (ECLI:IT:COST:2009:209)
Massima numero 33564
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2009; Decisione del
08/07/2009
Deposito del 09/07/2009; Pubblicazione in G. U. 15/07/2009
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Caratteristiche dei programmi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.
Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" - Caratteristiche dei programmi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.
Testo
Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. L'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto, stabilendo le caratteristiche, definite "irrinunciabili", dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, viola la sfera di competenza primaria della Provincia ricorrente. Si tratta di discipline dettagliate in materia di edilizia ed urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme di fissazione dei livelli minimi delle prestazioni, avrebbero dovuto essere contenute, almeno nelle linee generali, non in un atto amministrativo ma in una legge.
Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), con annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente. L'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto, stabilendo le caratteristiche, definite "irrinunciabili", dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, viola la sfera di competenza primaria della Provincia ricorrente. Si tratta di discipline dettagliate in materia di edilizia ed urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme di fissazione dei livelli minimi delle prestazioni, avrebbero dovuto essere contenute, almeno nelle linee generali, non in un atto amministrativo ma in una legge.
Atti oggetto del giudizio
26/03/2008
n.
art. 7
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 469
art.
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1974
n. 381
art.
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 8
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 2
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 12
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17