Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessaria applicazione della disposizione censurata ai fini della definizione del giudizio a quo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa). (Classif. 112005).
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni aventi ad oggetto norme delle quali il rimettente non deve fare applicazione. (Precedenti: S. 88/2019 - mass. 42542; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost. - dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l'abbia di fatto riscritta, creandone una nuova. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto - alla luce della decisione assunta nella specie dalla Cassazione, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione - non è qualificabile come giudice di rinvio; e ciò, a prescindere dal rilievo che, ove lo fosse, la norma conferente rispetto a quanto lamentato - ovvero che la Cassazione l'abbia designata come ancora competente dopo l'annullamento - non sarebbe il comma 3, ma semmai il comma 1 dell'art. 627 cod. proc. pen., che sancisce il principio di irretrattabilità del foro commissorio).